STATUTO UNIVERSITÀ POPOLARE SCIVIAS “ILDEGARDA DI BINGEN”APS
ART. 1. – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117,
così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale con sede in Foggia(FG)
quale Ente del terzo settore, denominata “Università Popolare SCIVIAS “Ildegarda di Bingen APS”
1.2 L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
1.3 Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio
Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica
dello statuto.
1.4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
1.5 L’Associazione, secondo la procedura prevista, è l’affiliata all’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del Terzo Settore. Tale affiliazione presuppone e
comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell’ASI, pur nell’autonomia propria dell’Associazione per
l’attuazione e l’organizzazione dei detti fini e progetti.
1.6 L’Associazione aderisce alla CNUPI, Confederazione Nazionale Università Popolari di cui è sede territoriale
decentrata, impegnandosi a rispettare e condividere anche lo Statuto ai fini della tutela del nome storico Università
Popolare.

ART. 2 – DEMOCRATICITÀ – ASSENZA DI LUCRO
2.1 L’associazione “Università Popolare SCIVIAS “Ildegarda di Bingen APS”, più avanti chiamata per brevità
Associazione, è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In
particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell’apposita sezione del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed Ente non commerciale del Terzo settore.
2.2 L’associazione non ha scopo di lucro e il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria. È pertanto vietata
all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate
a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 3. FINALITÀ
3.1 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’associazione opera per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, una o più attività di
interesse generale in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l’esercizio, in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti attività di interesse
generale di cui alle lettere d) – g) – h) – i) – l) – n) -p) – t) – w) dell’Articolo 5 del Codice del Terzo Settore di seguito
riportate:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
II
ART. 4. ATTIVITÀ
L’associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre
nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione
diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui all’Art. 3 o quelle ad esse direttamente connesse o
correlate, sono rivolte agli associati ed a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da
quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
Terzo Settore. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo
dell’Assemblea dei Soci, a titolo non esaustivo l’associazione intende:
4.1 Istituire, gestire e curare corsi di formazione extrascolastica permanente e continua, formale, non formale e
informale rivolti ai cittadini, per la valorizzazione e la divulgazione a carattere culturale, scientifico, formativo delle
pratiche e dei metodi affini alle discipline bio naturali, alle discipline olistiche per la salute, alle arti olistiche e orientali,
compresi gli insegnamenti derivanti dalla tradizione e dalla ricerca, orientale e occidentale, atte a promuovere lo
sviluppo della consapevolezza psicocorporea in tutte le età della vita con la valorizzazione delle risorse dell’individuo
favorendo il benessere e la costruzione di sani stili di vita che rispondono alle sue esigenze e aspirazioni anche
attraverso l’elaborazione di un’etica che si rifà a valori universalmente riconosciuti volta a migliorare la qualità delle
relazioni umane, dettata dai principi di solidarietà, fratellanza e salvaguardia dell’ambiente e a difesa della natura;
4.2 Attuare progetti di sviluppo socioeducativo attraverso lo studio, la sperimentazione, l’ aggiornamento, la
specializzazione, la qualificazione e l’ avviamento professionale nelle pratiche delle dbn-dos, arti olistiche e orientali
tra cui a titolo non esaustivo: naturopatia, kinesiologia, riflessologia, reiki, ayurveda shiatsu, comunicazione,
massaggio californiano, cristallogia, nonché altre tecniche affini, collaterali, innovative ed emergenti, atipiche e non
regolamentate, che fanno riferimento alla Legge 4/2013, rivolti anche a minoranze etniche, diversamente abili, terza
e quarta età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione;
4.3 Curare l’organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti e tecnici scolastici,
sportivi, nonché professionisti di cui la L.4/2013 promuovendo l’educazione degli adulti, con aggiornamenti
trasversali per l’apprendimento formale, non formale ed informale, rivolti ai cittadini, di qualsiasi nazionalità,
favorendone l’interscambio sociale, ambientale, turistico e culturale, anche in convenzione con enti riconosciuti da
Ministeri;
4.4 Realizzare convegni, seminari, congressi, conferenze, mostre, stage, manifestazioni culturali, anche in
collaborazione con altre associazioni e con il patrocinio di Istituzioni pubbliche e private
4.5 Equiparare, e rilasciare titoli, attestati, diplomi per le attività non regolamentate, in convenzione con Enti
riconosciuti da Ministeri o Settori di competenza;
4.6 Regolamentare percorsi formativi, di professioni emergenti, atipiche e non regolamentate, che prevedano
requisiti di conoscenze, abilità e competenze e lo sviluppo della didattica, in convenzione con Enti riconosciuti da
Ministeri o Settori di competenza;
4.7 Qualificare operatori, istruttori, tutor, docenti, consulenti, formatori delle professioni emergenti, atipiche
e non regolamentate; istituire albi, registri, elenchi delle qualifiche tecniche e/o professionali conseguite dagli
associati, anche in convenzione con terzi, inoltre rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi e similari in
convenzione con l’ente affiliante o settori di riferimento;
4.8 Promuovere la certificazione delle qualifiche professionali;
4.9 Curare, anche in forma diretta e/o in coproduzione, la produzione e distribuzione di prodotti ;
4.10 Predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti
siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
4.11 Promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche di mercato,
di lavoro e di formazione, da finalizzarsi a fini sociali e atte a promuovere iniziative per la ricerca scientifica;
4.12 Avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’ informazione e la comunicazione di massa;
4.13 Favorire l’estensione delle proprie attività socio-culturali, ambientali, sportive, turistiche, attraverso forme
associative, federative e consortili con altre organizzazioni democratiche anche attivando iniziative atte ad
incrementare l’uso sociale del tempo libero;
4.14 Aderire ad organizzazioni per la difesa del consumatore;
4.15 Istituire un Comitato Tecnico Scientifico;
4.16 Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo anche
ricorrendo ai propri associati;

ART. 5 ATTIVITÀ – SVOLGIMENTO
5.1 Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di
III
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
5.2 Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi,
tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e
privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6. ATTIVITÀ DIVERSE
6.1 Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto
a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e
limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
6.2 L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 7. SOCI – REQUISITI
7.1 Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e
intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
7.2 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione
che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale
aderenti.
7.3 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei
termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
7.4 L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.
7.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

ART. 8. AMMISSIONE SOCI
8.1 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di
condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto ed eventuali regolamenti.
8.2 Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 gg (sessanta giorni) la domanda presentata e dispone in merito
all’accoglimento o al rigetto dell’ammissione, dandone comunicazione all’interessato
8.3 In caso di accoglimento della domanda, l’adesione del socio è annotata nel libro soci.
8.4 I Soci sono tenuti a versare le quote associative
8.5 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

ART. 9. RIGETTO AMMISSIONE
9.1 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi
entro 60 giorni.
9.2 in caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio entro 60 giorni, dall’avvenuta comunicazione, ha la facoltà di
presentare ricorso all’assemblea, oppure se nominato al Collegio dei Probiviri, che prenderà in esame la richiesta nel
corso della sua prima riunione.

ART. 10. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno il Diritto:
10.1 di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione
10.2 di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
10.3 di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
10.4 di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità
di esercizio di tale diritto, in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i
soci il suo concreto esercizio.
10.5 di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
10.6 I diritti di partecipazione non sono trasferibili.
I Soci hanno il Dovere:
10.7 di osservare e di far rispettare le norme dello statuto, degli eventuali regolamenti e di astenersi da qualsiasi
comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’associazione
10.8 I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul suo patrimonio
10.9 La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

ART. 11. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:
11.1 per decesso;
11.2 per decadenza causa il mancato versamento della quota associativa; il rinnovo annuale della quota associativa
deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno sociale in corso
11.3 per recesso, dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo
l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
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11.4 per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina
e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
11.5 La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
11.6 Contro il provvedimento di esclusione, di cui al punto 11.4, il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare
ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.Artt. 9.2–11.4

Art. 12. Volontari
12.1 Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale,
attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
12.2 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
12.3 Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
12.4 Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate
anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo
di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e
attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
12.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la
propria attività volontaria.
12.6 Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle
loro funzioni.
12.7 I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati
contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
12.8 I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. Sostenitori
13.1 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno
un loro contributo economico libero e volontario.
13.2 I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad
essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Art. 14. Lavoratori
14.1 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività
d’interesse generale di cui all’Art. 3 e 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.
14.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per
cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 15. ORGANI SOCIALI
Sono Organi dell’Associazione:
15.1 L’Assemblea dei Soci;
15.2 Il Consiglio Direttivo;
15.3 Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori – laddove eletto;
15.4 Il Collegio dei Probiviri – laddove eletto

Art. 16. L’ASSEMBLEA – INSEDIAMENTO – CONVOCAZIONE – PARTECIPAZIONE
16.1 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e
Straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il
Consiglio Direttivo.
16.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il
versamento delle quote associative.
16.3 Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera il giorno, mese, anno, l’ora
il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno della prima convocazione e della seconda convocazione.
16.4 la seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
16.5 L’Assemblea di norma viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:
a) almeno una volta all’anno;
b) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
V
c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
16.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in
assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

ART. 17. L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
17.1 L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria è convocata con almeno 10 gg (dieci giorni) di anticipo rispetto
alla data della riunione, mediante affissione di apposito avviso di convocazione in bacheca, presso la sede associativa,
invio sms, e-mail, nonché con altra forma di divulgazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, ovvero con altri
mezzi tecnologici.
17.2 L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati: giorno, mese , anno, orario, luogo,
ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento, delega in calce.
17.3 All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

ART. 18. ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
18.1 nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
18.2 approva il bilancio sociale o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e destina eventuali avanzi di gestione
alle attività istituzionali.
18.3 definisce il programma generale delle attività e stabilisce la quota associativa annuale
18.4 procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone il numero dei componenti;
18.5 procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di Controllo,
18.6 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
18.7.discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento
predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
18.8 delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
18.9 ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all’Art. 11
18.10 si esprime e delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio
Direttivo, laddove non sia nominato il Collegio dei Probiviri;

ART. 19. ASSEMBLEA – REQUISITI – VALIDITÀ
19.1 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà ovvero il 50%
degli associati presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro aderente, in calce all’avviso di
convocazione;
19.2 L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
19.3 Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di n. 3 deleghe
19.4 È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per
corrispondenza, in via elettronica o con collegamenti da remoto, purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
19.5 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

ART. 20. ASSEMBLEA STRAORDINARIA
20.1 Per le modifiche statutarie, l’Assemblea delibera in presenza di almeno i ¾ -trequarti – degli associati e con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti, ovvero il 50%+1
20.2 Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole
di almeno i ¾ trequarti degli associati.
20.3 delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

ART. 21. APPROVAZIONE DI BILANCIO – VOTO – ELEZIONI CARICHE SOCIALI – DELIBERE
21.1 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del
Consiglio Direttivo non hanno voto.
21.2 Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano
21.3 Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversamente
disposto dall’Assemblea.
21.4 Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito
verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 22. CONSIGLIO DIRETTIVO ELEZIONE – COMPOSIZIONE – DURATA
22.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9
componenti.
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22.2 Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
22.3 Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate
22.4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario
22.5 il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di
entrambi dal membro più anziano di età.
22.6 Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è
stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi.
22.7 I consiglieri nominati, entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico
nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data
di nascita, il domicilio e la cittadinanza, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se
disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali
limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23. CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE – VALIDITÀ – DELIBERAZIONI – VOTAZIONI
23.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare
23.2 Quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 un terzo dei consiglieri.
23.3 La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, oppure a mezzo e-mail, sms, ovvero con altri
mezzi tecnologici, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
23.4 In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con sole 24 ore di
preavviso.
23.5 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.
23.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
23.7 Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART. 24. IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPITI
24.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto
esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla
competenza dell’Assemblea dei Soci.
24.2 elegge tra i propri componenti il Presidente;
24.3 elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
24.4 elegge il Segretario /Tesoriere;
24.5 attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
24.6 cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
24.7 predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
24.8 individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
24.9 predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua
approvazione;
24.10 predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la
discussione e la sua approvazione;
24.11 conferisce procure generali e speciali;
24.12 assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
24.13 propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
24.14 riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
24.15 ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
24.16 delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

ART. 25. CONSIGLIO DIRETTIVO- DECADENZA ANTICIPATA
25.1 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede
alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
25.2 Allorché la graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
25.3 in ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.
25.4 Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà 50% +1 il Presidente deve convocare
l’Assemblea per nuove elezioni.
ART. 26. IL PRESIDENTE
26.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo
26.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale.
26.3 Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ovvero 3 anni
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26.4 È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
26.5 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
26.6 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente
che convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
26.7 In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio
Direttivo.
26.8 Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.

ART. 27. VICE PRESIDENTE
27.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo;
27.2 E’ delegato ,in caso di impedimento, dal Presidente ad assolvere ed esercitare le sue funzioni
27.3 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del presidente, il Vice Presidente convoca entro 30
giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ART 28. IL SEGRETARIO – TESORIERE
28.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.
28.2 Il Segretario provvede alle trattative necessarie per l’acquisto di beni e servizi deliberati dal Consiglio Direttivo,
predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi; provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e
autorizzandone il pagamento
28.3 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendo le scritture contabili,
provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli
altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto o il bilancio annuale.
28.4 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

ART. 29. L’ORGANO DI CONTROLLO
29.1 l’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci ,qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità
delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire e qualora i ricavi dell’Associazione
superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica
l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti
di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
29.2 Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.
29.3 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
29.4 L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14
del Codice del Terzo settore.
29.5 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
29.6 I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
29.7 L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs.
117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

ART. 30. REVISORE LEGALE DEI CONTI
30.1 Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs
117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro.
30.2 Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale
dell’organo e il numero dei componenti.
30.3 In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione
della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART.31. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
31.1 Il Collegio dei Probiviri, se nominato, presiede, sovrintende e sorveglia l’andamento delle norme dettate dal
presente statuto.
VIII
31.2 al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i soci e fra
l’Associazione e i suoi soci, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
31.3 I Probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
31.4 Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all’Assemblea proposte per il miglior andamento e funzionamento
dell’associazione.
31.5 I componenti del Collegio dei Probiviri non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo
eventualmente il rimborso delle spese sostenute.
31.6 Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre componenti effettivi ed un supplente, nominati
dall’Assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci, che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e restano in
carica tre anni con possibilità di rielezione, in corrispondenza del mandato dell’organo elettivo.
31.7 Il Collegio dei probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà il compito di mantenere i contatti
necessari ed opportuni con il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.
31.8 In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più componenti del Collegio, quest’ultimo potrà nominare per
cooptazione fra i soci, i componenti mancanti fino alla successiva Assemblea.
31.9 Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta viene convocato dal Presidente, oppure quando ne facciano
richiesta al presidente almeno due dei suoi componenti.
31.10 Il Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive, sempre su
indicazione o richiesta dello stesso Consiglio.

ART. 32. PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio
che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
32.2 Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli
oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e
gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
32.3 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può
essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
32.4 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,
l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della
rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 33. LE ENTRATE
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
33.1 quote associative e contributi degli associati;
33.2 contributi di privati, dello Stato, di Enti, dell’Unione Europea, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
33.3 donazioni e lasciti testamentari;
33.4 rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
33.5 rendite patrimoniali;
33.6 attività di raccolta fondi;
33.7 entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
33.8 erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
33.9 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
33.10 ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie
e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga
all’associazione.
33.11 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.
33.12 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di
interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per
cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 34. IL PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito da:
34.1 beni immobili e mobili;
34.2 azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
34.3 donazioni, lasciti o successioni;
34.4 altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
IX
34.5 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il
conseguimento delle finalità dell’associazione.
34.6 Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale
rimane di proprietà dell’associazione.
34.7 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
34.8 Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del Codice del
Terzo settore, l’Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura
attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35. LIBRI SOCIALI
L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
35.1 libro degli associati o Libro Soci;
35.2 registro dei volontari;
35.3 libro delle assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
35.4 libro del Consiglio Direttivo;
35.5 eventuali libri di altri organi sociali.

ART. 36. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
36.1 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione,
con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle
adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
36.2 Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui
siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
36.3 Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’associazione.

ART. 37. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
37.1 Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art.
20, comma 20.2 dello statuto.
37.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su
proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo
dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge
ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
37.3 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
37.4 L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 38. OBBLIGHI ASSICURATIVI
38.1 L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre
sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
38.2 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 39 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
39.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e l’associazione o gli
organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre
arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.
29.2 In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede
l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 40. NORME APPLICABILI
40.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione
di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il
medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi
saranno emanati ed entreranno in vigore.
40.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono
intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
40.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del
terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute
nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.